Sez. L, Sentenza n. 4013 del 25/02/2005 (Rv. 579663 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE | Riscatto dei periodi di lavoro prestato all'estero - Effetto - Modalità di calcolo della pensione e misura della riserva matematica versata alla stregua di disposizioni vigenti all'epoca del riscatto - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE
In caso di riscatto ai fini assicurativi di un periodo lavorativo non assoggettato a contribuzione, eseguito sulla base di disposizioni facenti rinvio all'art. 13 della legge n.138 del 1962, come l'art. 51, secondo comma, della legge n.153 del 1969, avente ad oggetto il lavoro prestato all'estero e non coperto da assicurazione sociale riconosciuta dalla legislazione italiana, il riscatto (analogamente alla costituzione della rendita vitalizia ex art.13 cit.) determina, sulla posizione dell'assicurato, gli stessi effetti del versamento dei contributi, senza che rilevino le modalità di calcolo della pensione vigenti all'epoca del riscatto e la conseguente misura della riserva matematica versata. Conseguentemente, la circostanza che sulla misura di quest'ultima abbiano inciso norme, all'epoca vigenti, escludenti la computabilità, ai fini della liquidazione della pensione, della retribuzione eccedente un certo ammontare (cosiddetto tetto pensionabile), non osta alla computabilità dell'intera retribuzione, ai fini della liquidazione o riliquidazione della pensione, in applicazione di successive norme più favorevoli.
Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 51 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)