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Sez. 1, Sentenza n. 3038 del 08/07/1977 (Rv. 386601 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - MORTE DELLA PARTE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO A TITOLO UNIVERSALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386601-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - MORTE DELLA PARTE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO A TITOLO UNIVERSALE - ESCLUSIONE.*

Anche nelle cause di divorzio per la morte della parte avvenuta in pendenza del giudizio di Cassazione non puo essere invocato l'art 110 cod proc civ sulla successione nel processo, poiche, non trovando applicazione, in Sede di legittimita, l'istituto dell'interruzione, non e consentito agli eredi della parte l'ingresso nel processo interrotto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)