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Sez. 1, Sentenza n. 3551 del 02/06/1981 (Rv. 414162 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - ISTITUTO DELL'INTERRUZIONE DEL PROCESSO PER LA MORTE DI UNA DELLE PARTI - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1981-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414162-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - ISTITUTO DELL'INTERRUZIONE DEL PROCESSO PER LA MORTE DI UNA DELLE PARTI - INAPPLICABILITA.*

Al giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimita, non e applicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, ne consente agli eredi di tale parte l'ingresso nel processo. (V 3313/80, mass n 406976; (V 1579/80, mass n 405143; (V 3038/77, mass n 386601).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)