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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 11 febbraio 1971, causa 39/70

Decisione
decisa il 1971-02-11
ECLI
ECLI:EU:C:1971:16

Epigrafe

Nel procedimento 39-70 avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dalla V Sezione del Finanzgericht di Amburgo nella causa dinanzi ad essa pendente tra NORDDEUTSCHES VIEH- UND FLEISCHKONTOR GMBH e HAUPTZOLLAMT HAMBURG-ST. ANNEN domanda vertente sull'interpretazione dei regolamenti del Consiglio CEE 27 giugno 1968 n. 805 (GU n. 148/24), 28 giugno 1968 n. 888 (GU n. L 156/7) e del regolamento della Commissione 26 luglio 1968 n. 1082 (GU n. L 181/9), LA CORTE, composta dai signori: R. Lecourt, presidente; A. M. Donner e A. Trabucchi (relatore), presidenti di Sezione; R. Monaco, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore e H. Kutscher, giudici; avvocato generale: A. Dutheillet de Lamothe, cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
I fatti che sono all'origine della controversia e le varie fasi del procedimento si possono riassumere come segue:
paragrafo 2
L'art. 14, n. 3 a) del regolamento del Consiglio CEE n. 805/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, dispone che il Consiglio deve stabilire «per le carni destinate alla fabbricazione delle conserve di cui al paragrafo 2, primo comma, le norme generali per l'applicazione della sospensione totale dal prelievo». Tali norme sono state adottate col regolamento n. 888/68, che stabilisce norme generali per il regime speciale d'importazione di determinate carni congelate destinate ad essere lavorate. In virtù dell'art. 1, n. 1, il prelievo è totalmente sospeso allorché sussistono questi presupposti:
paragrafo 3
a) dichiarazione scritta, fatta dall'importatore all'atto dell'importazione, che le carni congelate sono destinate, nello Stato membro importatore, alla fabbricazione delle conserve di cui all'art. 14, n. 2, primo comma, in fine, del regolamento CEE n. 805/68: b) costituzione, da parte dell'importatore, di un deposito cauzionale di importo pari al prelievo, destinato a garantire la suddetta fabbricazione; c) impegno assunto per iscritto da parte dell'importatore al momento dell'importazione, di versare una somma supplementare di cui al n. 5, se la prova non è stata fornita alle condizioni di cui al n. 3, per tutte le carni congelate importate.
paragrafo 4
In virtù dei nn. 3 e 4 dello stesso articolo viene restituita la cauzione se l'importatore prova — nel termine di sei mesi — che una certa quantità di scatolame, corrispondente ai coefficienti stabiliti dalla Commissione nel regolamento 1082/68, è stata prodotta utilizzando la carne congelata importata.
paragrafo 5
Con provvedimento 18 settembre 1968, lo Hauptzollamt di Amburgo respingeva la domanda, proposta dalla «Norddeutsches Vieh- und Fleischkontor GmbH» di Amburgo, di essere autorizzata a lavorare in franchigia un prodotto soggetto al prelievo applicato alle carni bovine congelate. Lo Hauptzollamt motivava il provvedimento negativo affermando che la richiedente non possedeva tutti i requisiti di cui al § 55 (2) della legge doganale tedesca, la quale prescrive che la sospensione del prelievo può essere concessa solo a chi è degno di fiducia («vertrauenswürdig»).
paragrafo 6
Con decisione 18 marzo 1969, l'Oberfinanzdirektion respingeva il ricorso della richiedente, in quanto vi erano seri motivi di ritenere che avesse commesso infrazioni alle norme tributarie relative alle importazioni e alle esportazioni. Più specialmente, nel gennaio 1967, essa avrebbe importato carne bovina producendo in dogana, invece della fattura indicante il valore effettivamente pattuito, una fattura contrassegnata «for duty customs only», ove compariva un importo inferiore alla fattura originaria. Questo fatto sarebbe sufficiente a distruggere la reciproca fiducia che deve regnare tra amministrazione e contribuenti, anche se nel corso del procedimento amministrativo dovesse risultare che l'importo pattuito e indicato in fattura va ridotto per i vizi riscontrati nella merce. Non avrebbe importanza una perfetta corrispondenza tra l'importo dichiarato nella fattura «doganale» e l'effettivo valore commerciale della merce, giacchè spetta all'amministrazione doganale determinare il valore da assumersi come imponibile.
paragrafo 7
Per questi motivi la richiedente non sarebbe degna di fiducia anche se dovesse risultare che la dichiarazione di un valore doganale approssimativo era stata fatta in perfetta buona fede. Questi fatti sarebbero sufficienti a giustificare il diniego della concessione, pur se i precedenti sono ineccepibili e pur se una simile decisione si risolve in un grave pregiudizio per la richiedente.
paragrafo 8
Il 24 aprile 1969 l'attrice impugnava il provvedimento negativo dinanzi al «Finanzgericht» di Amburgo, allegando fatti che essa riteneva potessero giustificare la denuncia di un valore inferiore. Essa faceva inoltre rilevare che, nella pronuncia sulle opposizioni proposte contro i provvedimenti fiscali del 17 dicembre 1968 e 13 gennaio 1969, lo Hauptzollamt di Duisburg ha trascurato alcuni punti fondamentali delle censure mosse a suo tempo dal servizio repressione frodi della dogana di Amburgo.
paragrafo 9
D'altro canto, la decisione dello Hauptzollamt di Duisburg è stata impugnata dinanzi al «Finanzgericht» di Düsseldorf. È stata inoltre annullata un'ammenda di 1000 DM inflitta all'attrice il 22 settembre 1969 dallo Hauptzollamt di Duisburg ed impugnata dinanzi all'Amtsgericht di Duisburg.
paragrafo 10
L'attrice rileva che nessuno dei fatti di cui le si fa carico è sinora stato accertato con sentenza passata in giudicato, e inoltre ch'essa svolge la sua attività da 12 anni, con un giro annuo d'affari di circa 100 millioni di DM, mentre il debito fiscale reclamato ammonta a 54401,07 DM.
paragrafo 11
La decisione negativa nei suoi confronti implica la pratica esclusione della richiedente dalla sua attività economica abituale.
paragrafo 12
Nel provvedimento di rinvio, il Finanzgericht di Amburgo dichiara che l'accoglimento del ricorso contro il provvedimento negativo opposto alla domanda del 13 settembre 1968, con cui si chiedeva l'autorizzazione ad effettuare una lavorazione in esenzione del prelievo, dipende dall'interpretazione dell'art. 1 del regolamento CEE, n. 888/68, in relazione agli artt. 1 e 2 del regolamento n. 1082/68 della Commissione. Se infatti si dovesse ritenere che dette disposizioni disciplinino per intero le formalità per l'ammissione al regime di favore in materia di prelievi, stabilito dal regolamento 805/68, il ricorso andrebbe accolto, giacché in questo caso sarebbe indifferente se il titolare dell'impresa sia o meno degno di fiducia, ai sensi del § 55 (2), secondo capoverso, della legge doganale tedesca; il diritto comunitario prevale sulle leggi interne ordinarie. Pur non vietandolo espressamente, la decisione del convenuto impedisce in pratica all'interessata d'importare carne bovina congelata, in franchigia dal prelievo, per fabbricare scatolame.
paragrafo 13
Il Finanzgericht di Amburgo osserva che la minuziosità della disciplina comunitaria fa supporre che l'art. 1 del regolamento 888/68 ed il regolamento 1082/68 contengano una disciplina esauriente la quale né deve né può venir integrata da una norma interna, quale il § 55 della legge doganale tedesca.
paragrafo 14
Il carattere molto particolareggiato delle norme contenute nei due regolamenti mette in luce, secondo il Finanzgericht, che questo complesso di norme non presenta lacune da colmarsi autorizzando la lavorazione in franchigia da prelievo di un prodotto soggetto a dogana, alle condizioni fissate dal § 55 della legge doganale tedesca.
paragrafo 15
Se di dovesse ammettere che la sospensione totale del prelievo, di cui all'art. 14, n. 3 a), del regolamento 805/68, è subordinata all'autorizzazione ad effettuare una lavorazione in franchigia alle condizioni stabilite dalla legge doganale tedesca, la concessione della franchigia, che dovrebbe essere una conseguenza immediata delle norme comunitarie, diverrebbe un provvedimento che l'amministrazione doganale tedesca emana in virtù di un proprio potere discrezionale. Il tribunale tedesco illustra la portata di detto potere discrezionale: l'autorizzazione può implicare la prestazione di una cauzione e può venir sempre revocata.
paragrafo 16
Il Finanzgericht si domanda se il potere discrezionale di cui dispone l'amministrazione sia conciliabile con l'apparente intenzione del legislatore comunitario di attribuire all'importatore il diritto di fruire dell'esenzione dal prelievo. Il tribunale tedesco afferma che l'amministrazione doganale non ha commesso un eccesso di potere negando che l'attrice, fosse degna di fiducia ai sensi del § 55 (2) della legge doganale, cosicché, se si dovesse ammettere che i regolamenti comunitari non contengono una disciplina esauriente delle formalità prescritte per ottenere l'esenzione dal prelievo di cui al regolamento 805/68, il ricorso di merito andrebbe respinto. Pur se i fatti che hanno indotto l'amministrazione a pronunciarsi in senso negativo non sono accertati con sentenza passata in giudicato, la legge doganale tedesca ammette che il semplice sospetto che sia stata commessa una frode fiscale è sufficiente a giustificare la reiezione della richiesta di esenzione, anche se la frode non fosse intenzionale, ma semplicemente provocata dalla negligenza dell'interessato. L'amministrazione può dubitare, finché non sia accertato con sentenza il corretto comportamento dell'attrice. L'unica possibile eccezione a questo principio è consentita se risulta evidente il fumus boni juris del ricorso.
paragrafo 17
Con ordinanza 25 giugno 1970, pervenuta nella cancellarla della Corte il 27 luglio 1970, il Finanzgericht di Amburgo ha sospeso il procedimento di merito per deferire a norma dell'art. 177 del trattato, la seguente questione pregiudiziale:
paragrafo 18
«Se ì regolamenti del Consiglio CEE 27 giugno 1968 n. 805 (GU n. L 148/24 e segg.) e 28 giugno 1968 n. 888 (GU n. L 156/7) e il regolamento della Commissione 26 giugno 1968 n. 1082 (GU n. L 181/9) ed in particolare gli artt. 1 del regolamento n. 888 e 1 e 2 del regolamento n. 1082 contengano una disciplina esauriente delle formalità per l'ottenimento dell'esenzione totale dal prelievo di cui all'art. 14, 3o comma, lettera a) del regolamento n. 805, oppure l'amministrazione doganale, in virtù di norme interne emanate in forza delle proprie attribuzioni, possa porre altre condizioni per la concessione dell'esenzione stessa e in parti colare possa prescrivere che il richiedente dia affidamento, requisito che l'amministrazione doganale valuta discrezionalmente, ai sensi del § 55, 2o comma, 2a frase della legge doganale del 1961».
paragrafo 19
L'attrice nella causa principale, il governo della Repubblica federale e la Commissione delle CC.EE. hanno presentato osservazioni scritte a norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia allegato al trattato CEE.
paragrafo 20
Sentita la relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 21
L'attrice nella causa principale, il governo della Repubblica federale di Germania e la Commissione hanno svolto le loro osservazione orali all'udienza del 1o dicembre 1970.
paragrafo 22
L'attrice nella causa principale era rappresentata dagli avvocati H. E. Müller e W. Ruthmann, del foro di Amburgo; la convenuta nella causa principale, dal sig. R. Morawitz, «Ministerialrat» presso il ministero dell'economia; la Commissione delle Comunità europee dal suo consigliere giuridico sig. P. Gilsdorf, in qualità di agente.
paragrafo 23
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 13 gennaio 1971.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate alla Corte

paragrafo 1
Le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 dello statuto della Corte si possono riassumere come segue:
paragrafo 2
L'attrice nella causa principale osserva che col regolamento 888/68 il Consiglio della CEE ha previsto e disciplinato nei particolari le modalità per l'esenzione dal prelievo sulle merci importate, e che, nel regolamento 1082/68, la Commissione ha precisato inoltre come si possa dimostrare che la carne congelata è stata interamente trasformata in scatolame.
paragrafo 3
Questi due regolamenti sono atti a garantire un'adeguata tutela di tutti gli interessati, cioè importatori ed amministrazioni nazionali.
paragrafo 4
Poiché la disciplina comunitaria non rivela lacune, la sua applicazione non può dar luogo ad interventi del legislatore nazionale. Se le autorità nazionali avessero la facoltà — in determinati casi — di concedere l'esenzione dal prelievo a condizioni che dipendono dalla loro valutazione discrezionale, sarebbe impossibile raggiungere gli scopi dei regolamenti di cui trattasi.
paragrafo 5
Le facoltà d'intervento che le autorità tedesche intendono arrogarsi in materia sfocerebbero in distorsioni della concorrenza, specie per il fatto che esse ritengono che un semplice sospetto sia una valida ragione per negare l'esenzione. Per questa strada si finirebbe con l'ammettere che l'arbitrio e il libero apprezzamento delle autorità locali abbiano il sopravvento sull'ordinamento comunitario.
paragrafo 6
Il governo della Repubblica federale sostiene che le norme comunitarie disciplinano dal punto di vista sostanziale l'importazione della carne bovina in franchigia dal prelievo, mentre gli Stati membri sono competenti a determinare le norme di procedura, poiché non vi sono norme comunitarie che disciplinino le formalità in campo doganale. L'affidamento offerto dal richiedente costituisce un elemento essenziale delle formalità richieste dal diritto tedesco e il dover giudicare un importatore sotto questo aspetto non menoma affatto la portata del diritto comunitario.
paragrafo 7
Dal tenore dell'art. 14, n. 3, del regolamento 805/68 del Consiglio, riguardante il regime speciale a favore di taluni tipi di carne congelata, si desume che si tratta soltanto di disciplinare i presupposti per la concessione dell'esenzione, senza per questo pregiudicare la procedura interna relativa alle importazioni ed esportazioni di merci a regime speciale. La conferma viene data dal regolamento 888/68, che determina le norme generali riferentisi al regime speciale, senza disciplinare il deposito né la restituzione della cauzione e senza stabilire norme circa il controllo volto ad accertare se vi sia stata effettivamente una trasformazione in scatolame ai sensi dell'art. 14, n. 2, primo comma, del regolamento 805/68. Così stando le cose, è inevitabile far ricorso alle norme di procedura di diritto interno.
paragrafo 8
Per motivi pratici, l'ispezione doganale tedesca intesa ad accertare se sussistano i presupposti dell'esenzione dal prelievo, verte in linea di massima sul controllo contabile.
paragrafo 9
Questo controllo, che consente lo svolgimento indisturbato della restante attività commerciale, presuppone l'attendibilità delle cifre contabili. Per questo motivo, nella prassi doganale tedesca il criterio dell'affidamento costituisce il fondamento del controllo doganale. È impossibile applicare in Germania la disciplina comunitaria per la carne congelata di cui all'art. 14 dei regolamento 805/68 se non la si fa rientrare nell'ambito del regime generale di lavorazione sotto controllo doganale, in forza del quale vengono concesse dette facilitazioni fiscali. Ciò premesso, l'essere degni di fiducia rappresenta semplicemente la condizone formale necessaria per poter provare il corretto impiego della merce, a norma dell'art. 1, n. 1 b), del regolamento 888/68.
paragrafo 10
Un sistema di controllo efficace è assolutamente necessario nel settore di cui trattasi, in quanto esso si presta particolarmente alle frodi fiscali: poiché il ricavato dei prelievi è devoluto alla Comunità, la Repubblica federale, esercitando un controllo severo, ha agito nell'interesse della Comunità.
paragrafo 11
Poiché i tribunali esercitano anche un sindacato di merito per quanto riguarda l'affidamento degl'importatori, non vi è pericolo che si commettano discriminazioni oggettivamente ingiustificabili tra gl'interessati.
paragrafo 12
La Commissione delle Comunità europee sottolinea che la disciplina di cui trattasi è molto particolareggiata e dimostra come il legislatore comunitario abbia fatto il possibile per garantire che la carne congelata importata in esenzione da prelievo sia impiegata per la lavorazione denunciata dall'importatore.
paragrafo 13
Questi deve quindi dimostrare di aver fatto un corretto impiego della merce e, qualora, non sia in grado di dimostrarlo, perde la cauzione di cui all'art. 1 del regolamento 888/68. La norma generale in materia di prova, sancita dall'art. 1, n. 4 del detto regolamento è stata precisata nel regolamento della Commissione n. 1082/68.
paragrafo 14
Ogni importatore che possiede ì requisiti prescritti dall'art. 1 del regolamento 888/68 ha il diritto di ottenere l'esenzione dal prelievo. Ciò si desume dall'efficacia diretta dei regolamenti comunitari negli Stati membri e dal fatto che l'esenzione del prelievo è disciplinata in modo da escludere ogni apprezzamento discrezionale delle amministrazioni nazionali. Si viene incontro alle esigenze economiche — e di riflesso si opera nell'interesse dei consumatori — offrendo all'industria di trasformazione la possibilità di acquistare carni importate a basso prezzo. Tale approvvigionamento deve potersi effettuare alle stesse condizioni in tutta la Comunità, ragion per cui le norme comunitarie vanno uniformemente applicate in tutti gli Stati membri.
paragrafo 15
Queste considerazioni tuttavia non escludono che gli Stati possano adottare provvedimenti interni per attuare le norme comunitarie.
paragrafo 16
Si tratta ora di stabilire i limiti della competenza delle autorità nazionali in questo settore. In forza della legge tedesca 25 gennaio 1962 sulla ricossione dei prelievi, le disposizioni doganali tedesche sono valide se compatibili coi regolamenti comunitari. In caso di conflitto, le norme doganali tedesche cedono perciò il passo alla disciplina comunitaria; non è necessario accertare come vada risolto in sede comunitaria questo tipo di conflitto di legge.
paragrafo 17
Dopo queste considerazioni introduttive, la Commissione sottolinea che, in forza del § 55 della legge doganale tedesca, l'importatore non ha affatto il diritto di ottenere l'esenzione senza controllo doganale, anche qualora sia manifesto ch'egli possiede tutti i requisiti prescritti. Dottrina e giurisprudenza concordano nel ravvisare in questa concessione un atto discrezionale dell'amministrazione.
paragrafo 18
La disciplina tedesca si fonda sull'idea che una simile concessione costituisca un favore eccezionale, che presuppone pure uno speciale rapporto di fiducia tra amministrazione e amministrati. Questo criterio è evidentemente connesso alla scarsa importanza attribuita dall'amministrazione tedesca agli altri sistemi per garantire il corretto svolgimento delle pratiche doganali, quali l'obbligo di produrre prove e la prestazione di cauzioni, contemplati dal diritto comunitario.
paragrafo 19
L'ampio potere discrezionale delle autorità tedesche in questo campo non trova riscontro presso le altre cinque amministrazioni nazionali.
paragrafo 20
La Commissione si riferisce al principio generale, stabilito dalla Corte nelle cause vertenti sulle code di tacchina e sulla farina di tapioca, secondo il quale è vietato agli Stati membri di emanare, per l'attuazione dei regolamenti comunitari, disposizioni atte a limitare la portata delle norme comunitarie. La Commissione sottolinea che il principio ha importanza fondamentale, poichè — se non fosse rispettato — non si potrebbe garantire alla disciplina comunitaria un valore uniforme in tutta la Comunità.
paragrafo 21
Pur se la disciplina comunitaria nella fattispecie è molto particolareggiata, non si può escludere che gli Stati membri debbano adottare provvedimenti d'attuazione, anche d'indole normativa. È evidente che gli Stati membri hanno il potere di adottare norme di procedura che stabiliscano, ad esempio, come va redatta la domanda, quale sia l'autorità competente ed altri particolari che sfuggono alla disciplina comunitaria.
paragrafo 22
La Commissione ritiene che non si possa dare una risposta complessiva alla questione del se, applicando il § 55 della legge doganale, l'amministrazione tedesca si sia limitata ad applicare la disciplina comunitaria oppure abbia aggiunto altre condizioni che non erano previste dalla norma comunitaria. Si dovrà dare una risposta separata per ciascuna condizione posta dal § 55.
paragrafo 23
Questo, nel prescrivere che il richiedente tenga una regolare contabilità o compili regolarmente dei consuntivi, si vale di precise nozioni giuridiche, che non lasciano all'amministrazione che un minimo margine discrezionale.
paragrafo 24
Questi vincoli rispondono a normali esigenze amministrative, che si ricollegano alla produzione di prove imposta dalle norme comunitarie. In complesso, essi non sono atti a provocare differenze rilevanti nella prassi amministrativa degli Stati membri della Comunità. Pur astenendosi da una pronunzia definitiva in merito, la Commissione è propensa a ritenere che dette condizioni non influiscono sulla portata della disciplina comunitaria.
paragrafo 25
La Commissione sostiene invece che il § 55 della legge doganale tedesca contiene indiscutibilmente altri elementi che si ripercuotono sulla portata della disciplina comunitaria. Se la disciplina comunitaria prevede il deposito di una cauzione e lo disciplina particolareggiatamente, non è possibile che l'amministrazione nazionale conservi la facoltà di esigere a sua volta una cauzione. Lo stesso vale per i termini di utilizzazione della licenza, rigorosamente stabiliti dal diritto comunitario.
paragrafo 26
La portata della disciplina comunitaria viene modificata in modo molto più rilevante se la concessione dell'esenzione dal prelievo è rimessa discrezionalmente all'amministrazione, come avviene in Germania. Tale facoltà può far sì che l'amministrazione nazionale rifiuti di applicare la disciplina comunitaria di cui trattasi per considerazioni del tutto estranee al diritto comunitario. Inoltre, l'amministrazione nazionale può commettere discriminazioni nel concedere l'esenzione, anche nell'inconcessa ipotesi che tutte le sei amministrazioni abbiano lo stesso potere discrezionale.
paragrafo 27
La Commissione ritiene che non si possa rifiutare la concessione dell'esenzione dal prelievo per il semplice fatto che il richiedente non è degno di fiducia agli occhi dell'amministrazione, non solo nell'ipotesi in cui si debba tener conto che questa nozione implica un potere discrezionale dell'amministrazione, ma anche nell'ipotesi in cui vi si dovesse ravvisare una «nozione giuridica indeterminata», poiché, comunque stiano cose, il potere di apprezzamento dell'amministrazione doganale è amplissimo e giunge a confondersi con un potere puramente discrezionale.
paragrafo 28
Questa condizione presenta l'indubbio vantaggio di negare a priori il vantaggio dell'esenzione agli importatori scorretti, ma il suo lato negativo è ben più preoccupante: l'esclusione a priori — secondo criteri molto larghi, come avviene in pratica — può precludere il vantaggio anche ad importatori che vi avrebbero diritto in base alle norme comunitarie e pure quando non vi è alcun pericolo di abusi. La Comunità, per prevenire abusi e frodi, ha emanato una disciplina particolareggiata, ove spiccano il deposito di cauzione e la prova della corretta utilizzazione della merce. Gli Stati hanno un potere discrezionale nell'esercizio del sindacato materiale delle prove prodotte dagl'interessati. La Commissione ritiene che i migliori risultati nella prevenzione e nella repressione delle frodi si possono ottenere inasprendo la disciplina delle prove. È inconsistente l'obiezione che ciò implicherebbe un maggior lavoro.
paragrafo 29
Ultima considerazione che si oppone all'adozione del criterio dell'affidamento: la sua applicazione potrebbe provocare discriminazioni a danno dei cittadini degli Stati membri. Vista l'elasticità della nozione di affidamento, è possibile che alcuni richiedenti stranieri, sui quali evidentemente l'amministrazione può essere meno bene informata, si vedano opporre un rifiuto, che non sarebbe opposto ad importatori locali meglio conosciuti, ed è inoltre probabile che per gli importatori stranieri vengano usati criteri più rigidi circa la dimostrazione che anch'essi sono degni di fiducia al pari degli importatori locali.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ordinanza 25 giugno 1970, pervenuta in cancelleria il 27 luglio 1970, il Finanzgericht di Amburgo ha sottoposto alla Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dei regolamenti del Consiglio CEE 27 giugno 1968, n. 805 e 28 giugno 1968, n. 888, e del regolamento della Commissione 26 luglio 1968, n. 1082, relativi all'istituzione e all'applicazione di un regime speciale d'importazione per determinate carni congelate destinate ad essere lavorate.
punto 2
Si chiede alla Corte di pronunciarsi sul se detti regolamenti «contengano una disciplina esauriente delle formalità per l'ottenimento dell'esenzione totale dal prelievo di cui all'art. 14, 3o comma, lettera a), del regolamento n. 805, oppure l'amministrazione doganale, in virtù di norme interne emanate in forza delle proprie attribuzioni, possa porre altre condizioni per concessione dell'esenzione stessa» e, in particolare, se possa prescrivere che il richiedente dia affidamento, requisito che l'amministrazione doganale valuta discrezionalmente, ai sensi del § 55, 2o comma, 2a frase, della legge doganale tedesca del 1961.
punto 3
Per soddisfare le esigenze di approvvigionamento delle industrie trasformatrici della Comunità, i regolamenti comunitari prevedono l'esenzione dal prelievo per l'importazione di determinate carni destinate alla preparazione di conserve. L'art. 1, n. 1, del regolamento n. 888/68 subordina l'esenzione totale dal prelievo al fatto che sussistano i seguenti presupposti: a) dichiarazione scritta, fatta dall'importatore all'atto dell'importazione, che le carni congelate sono destinate, nello Stato membro importatore, alla preparazione di conserve; b) deposito di una cauzione d'importo pari al prelievo, a garanzia dell'effettiva destinazione della merce al suddetto scopo; c) impegno assunto per iscritto da parte dell'importatore, al momento dell'importazione, di versare la somma supplementare di cui al n. 5, qualora per tutte le carni congelate importate non sia stata fornita la prova, alle condizioni di cui al n. 3, ch'esse sono state effettivamente impiegate per la preparazione di conserve. Inoltre, ai sensi dei nn. 3 e 4 dello stesso articolo, la restituzione della cauzione è subordinata alla condizione che l'importatore fornisca la prova di cui sopra nel termine di sei mesi. A tal fine, con regolamento n. 1082/68, la Commissione ha stabilito i coefficienti per il calcolo della quantità di scatolame che dev'essere prodotto utilizzando la carne congelata importata. La questione deferita alla Corte consiste nello stabilire se, di fronte a questa disciplina particolareggiata, le autorità nazionali possano porre, in forza della propria legislazione doganale, ulteriori condizioni per la concessione dell'esenzione.
punto 4
Nei casi in cui l'attuazione di un regolamento comunitario è affidata alle autorità nazionali, bisogna ammettere che vanno rispettate, in linea di massima le forme e modalità prescritte dal diritto nazionale. Tuttavia, l'esigenza di uniformità nell'applicazione delle norme comunitarie permette il ricorso alle norme interne solo per quanto sia necessario all'attuazione dei regolamenti della Comunità. Questa necessità non si riscontra nella fattispecie, dato che i regolamenti di cui viene chiesta l'interpretazione disciplinano in modo esauriente i presupposti per la concessione dell'esenzione dal prelievo, come pure i mezzi e la modalità di garanzia e di controllo, al fine di evitare le frodi.
punto 5
Le autorità nazionali hanno la facoltà di servirsi degli appositi strumenti offerti dal diritto interno per evitare le frodi nei confronti della legislazione comunitaria; ciò non può ammettersi, tuttavia, quando il diritto interno s'ispira a criteri che non si conciliano col sistema di garanzie e di prove stabilito dalla legislazione comunitaria. A maggior ragione si deve constatare che le norme nazionali sono inconciliabili con la suddetta legislazione, quando si basano su un principio — quello dell'affidamento nei confronti dell'importatore — che lascia alle autorità nazionali un eccessivo margine discrezionale. L'applicazione di principi del genere potrebbe infatti determinare disparità di trattamento fra gli importatori dei vari Stati membri e, di conseguenza, compromettere l'indispensabile uniformità di applicazione del diritto comunitario nell'intero mercato comune. Va esclusa, pertanto, la possibilità di applicare norme interne basate su principi che non si conciliano con quelli cui il legislatore comunitario si è informato.
punto 6
È quindi incompatibile con le norme comunitarie il fatto che l'amministrazione doganale, in forza di norme interne, subordini la concessione dell'esenzione dal prelievo agl'importatori a condizioni basate su valutazioni soggettive.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 7
Le spese sostenute dalla Commissione e dal governo della Repubblica federale di Germania, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nel giudizio di merito, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi di pronunciarsi sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, letti gli atti di causa, sentita la relazione del giudice relatore, sentite le osservazioni orali dell'attrice nel giudizio di merito, della Commissione delle Comunità europee e del governo della Repubblica federale di Germania, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie l'art. 177, visti i regolamenti del Consiglio CEE del 27 giugno 1968 n. 805 e del 28 giugno 1968 n. 888, come pure il regolamento della Commissione CEE del 26 luglio 1968 n. 1082, visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea, visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee, LA CORTE, pronunziandosi sulla questione deferitale dal Finanzgericht di Amburgo, con ordinanza 25 giugno 1970, afferma per diritto: 1. Ai fini dell'applicazione dei regolamenti CEE del Consiglio, nn. 805/68 e 888/68, e della Commissione, n. 1082/68, le autorità nazionali — per l'ammissione al regime speciale previsto dai suddetti regolamenti — non possono, in forza del diritto interno, imporre agl'importatori condizioni incompatibili coi principi cui è informata la legislazione comunitaria. 2. Le condizioni di ammissione al suddetto regime speciale basate su una valutazione soggettiva dell'amministrazione nazionale sono incompatibili col sistema istituito dalla legislazione comunitaria.

Firme

Così deciso e pronunziato all'udienza dell'11 febbraio 1971. Lecourt Donner Trabucchi Monaco Mertens de Wilmars Pescatore Kutscher Lussemburgo, 11 febbraio 1971. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente R. Lecourt

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