Sez. 1, Sentenza n. 16099 del 21/09/2012 (Rv. 623923 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PRESTAZIONI | Ricette redatte in base all'accordo collettivo - Natura - Perdita incolpevole della documentazione - Rimborso in favore del farmacista - Ammissibilità - Prova - Condizioni.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PRESTAZIONI
In base all'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie reso esecutivo con d.P.R. 8 luglio 1998, n. 371, le ricette, redatte dal medico su appositi moduli e corredate dai bollini comprovanti l'avvenuta consegna del medicinale all'assistito, non costituiscono titoli di credito, non presentando esse quei caratteri di letteralità ed autonomia che comportano l'incorporazione del credito in un documento destinato alla circolazione, né titoli di legittimazione, dal momento che il mero possesso non è sufficiente ai fini del conseguimento del rimborso, il quale può aver luogo soltanto all'esito delle prescritte verifiche e solo in favore del farmacista che, all'atto della spedizione della ricetta, vi abbia apposto il proprio timbro. Pertanto, la presentazione delle ricette corredate dai bollini, pur costituendo il mezzo previsto in via ordinaria dall'accordo al fine della dimostrazione dell'avvenuta effettuazione delle prestazioni farmaceutiche, non rappresenta l'unico titolo idoneo a legittimare il rimborso, potendo il farmacista fornire la predetta prova con altri mezzi, in particolare allorché l'impossibilità di fornire la prova nel modo previsto sia ascrivibile non già ad una condotta colposa del farmacista o dei soggetti del cui operato egli sia tenuto a rispondere, ma ad una causa ad essi non imputabile, quale la distruzione o lo smarrimento incolpevole della documentazione o la sottrazione ad opera di ignoti. In tale situazione, il farmacista, al fine del rimborso, è onerato della prova della perdita incolpevole della documentazione, comprendente la dimostrazione di averla custodita con la diligenza del buon padre di famiglia, sia la prova specifica dell'evento naturale o imputabile a terzi, che ne abbia determinato la distruzione o lo smarrimento, e quindi, la dimostrazione, mediante la produzione di idonea documentazione alternativa o la deduzione di altri mezzi istruttori, sia dell'effettiva consegna dei medicinali agli assistiti, sia della conformità di tali prestazioni alle ricette a questi ultimi presentate.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE, DPR 08/07/1998 num. 371 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)