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Sez. 1, Sentenza n. 6868 del 23/07/1994 (Rv. 487478 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - IN GENERE | Assegno di mantenimento - Richiesta - Formulazione per la prima volta nel corso del giudizio - Inammissibilità - Provvedimenti per il mantenimento del figlio naturale - Adozione d'ufficio - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487478-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - IN GENERE

Nel giudizio promosso per la dichiarazione della paternità naturale, pur se la richiesta di condanna del convenuto alla corresponsione di un assegno di mantenimento non può essere formulata per la prima volta nel corso del procedimento di primo grado, in difetto di accettazione del contraddittorio, in quanto integra una domanda nuova, tuttavia resta fermo il potere del giudice adito, in applicazione dell'art. 277 secondo comma cod. civ., di prendere di ufficio i provvedimenti che stimi opportuni per il mantenimento del figlio naturale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 277, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)