Sez. 1, Sentenza n. 5586 del 04/05/2000 (Rv. 536137 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - EFFETTI | Obbligo di mantenimento e obbligo di rimborso pro - quota dell'altro genitore - Decorrenza - Dalla nascita - Condanna al rimborso - Domanda di parte - Necessità - Provvedimenti opportuni per il mantenimento - Potere d'iniziativa d'ufficio - Decorrenza dell'assegno di mantenimento - Dalla data del ricorso introduttivo.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - EFFETTI
La sentenza di accertamento della filiazione naturale pone a carico del genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima compreso quello del mantenimento; tale obbligazione decorre dalla data della nascita e la stessa decorrenza ha l'obbligo di rimborsare pro quota l'altro genitore che abbia provveduto integralmente al mantenimento del figlio; mentre la condanna al rimborso di detta quota presuppone la domanda di parte, attenendo alla definizione di rapporti pregressi tra debitori solidali, la necessità della domanda non ricorre in ordine ai provvedimenti da adottare per il periodo successivo alla proposizione dell'azione avendo il giudice il potere di adottare d'ufficio i provvedimenti opportuni per il mantenimento del minore (in applicazione di tali principi la S.C. ha cassato la decisione di merito che, in assenza di domanda dell'altro genitore, aveva fissato la decorrenza dell'assegno di mantenimento dalla data della sentenza di primo grado e, decidendo nel merito, ha dichiarato l'obbligo di corrispondere il mantenimento dalla data del ricorso introduttivo del giudizio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 277
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)