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Sez. L, Sentenza n. 21912 del 26/10/2010 (Rv. 615082 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Principio di immutabilità delle contestazioni - Funzione - Ambito di operatività - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615082-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

L'operatività del principio d'immutabilità della contestazione dell'addebito al lavoratore licenziato non preclude le modificazioni dei fatti contestati che non si configurino come elementi integrativi di una fattispecie di illecito disciplinare diversa e più grave di quella contestata ma che, riguardando circostanze prive di valore identificativo della stessa fattispecie, non precludano la difesa del lavoratore sulla base delle conoscenze acquisite e degli elementi a discolpa apprestati a seguito della contestazione dell'addebito. (Nella specie, la S.C., rigettando il ricorso del lavoratore licenziato, ha ritenuto corrette le valutazioni della Corte territoriale in relazione all'avvenuta osservanza del principio di immutabilità da parte del datore di lavoro che aveva contestato al ricorrente "atteggiamenti di insofferenza e di sfida nei confronti dei superiori e dei colleghi" oltre che "lentezza e negligenza" nel lavoro adempiuto "al di sotto di ogni standard quantitativo accettabile").

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1990 num. 300 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)