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Sez. L, Sentenza n. 9167 del 07/06/2003 (Rv. 564058 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Principio di immutabilità delle contestazioni - Funzione - Ambito di operatività.
Stato
decisa il 2003-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564058-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

Poiché il principio di immutabilità della contestazione dell'addebito al lavoratore assolve la funzione di garanzia del diritto di difesa di quest'ultimo, non risultano precluse dalla operatività di tale principio le modificazioni dei fatti contestati che non si configuri come elementi integrativi di una fattispecie di illecito disciplinare diversa e più grave di quella contestata, ma che, riguardando circostanze prive di valore identificativo della stessa fattispecie, non precludano la difesa del lavoratore sulla base delle conoscenze acquisite e degli elementi a discolpa apprestati, a seguito della contestazione dell'addebito.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)