Sez. L, Sentenza n. 359 del 13/01/2010 (Rv. 611318 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RESPONSABILITÀ | Sentenze della Corte costituzionale n. 69 del 1994 e n. 477 del 2002 - Notificazione dell'impugnazione - Perfezionamento per il notificante - Dalla consegna del plico all'ufficiale giudiziario - Fondamento - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RESPONSABILITÀ
La notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato dell'istante, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario, posto che, come affermato dalle sentenze della Corte costituzionale n. 69 del 1994 e n. 477 del 2002, il notificante deve rispondere soltanto del compimento delle formalità che non esulano dalla sua sfera di controllo, secondo il "principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio". (Nella specie, relativa all'impugnazione di una sentenza, la S.C. ha ritenuto che la notifica fosse tempestiva con riferimento alla data della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, desumibile dal timbro e dalla firma di quest'ultimo sull'atto).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)