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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4712 del 21/02/2020 (Rv. 657243 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Notificazione con modalità telematiche - Perfezionamento per il notificante - Generazione della ricevuta di accettazione - Principio di scissione degli effetti - Applicabilità.
Stato
decisa il 2020-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657243-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE

In tema di notificazione di atti processuali, dichiarata l'illegittimità costituzionale, con sentenza n. 75 del 2019, dell'art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 221 del 2012 - nella parte in cui prevedeva che la notificazione eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta -, trova applicazione anche in questa ipotesi il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 147 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 septies CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 art. 1, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 45 bis com. 2 lett. B CORTE COST., Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)