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Sez. 1, Sentenza n. 12729 del 10/06/2011 (Rv. 618719 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Violazione - Diritto ad un'equa riparazione ex art. 2 della legge n. 89 del 2001 - Ambito applicativo - Esercizio di attività giurisdizionale - Necessità - Riferibilità alla liquidazione coatta amministrativa - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa alla domanda di ammissione al passivo.
Stato
decisa il 2011-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618719-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Il diritto all'equa riparazione per le conseguenze dell'irragionevole durata del processo, riconosciuto dall'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, non è configurabile in relazione alla liquidazione coatta amministrativa, che è procedimento a carattere amministrativo, in cui si innestano fasi di natura giurisdizionale, quali la dichiarazione dello stato di insolvenza, le relative eventuali impugnazioni e le opposizioni allo stato passivo; poiché è il deposito dello stato passivo che costituisce il presupposto per le contestazioni davanti al giudice ordinario, la connotazione giurisdizionale sopravviene soltanto con il deposito stesso e per effetto della proposizione delle opposizioni e delle impugnazioni di cui agli artt. 98 e 100 legge fallim. o delle insinuazioni tardive. Pertanto, ove non sia dedotta l'esistenza, con riferimento all'avvenuta declaratoria dello stato di insolvenza ed ai giudizi eventualmente da essa derivanti, di un contenzioso con profili di durata non ragionevole, il procedimento, per il resto, mantiene inalterato il suo carattere amministrativo. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo alla fase, riservata all'autorità amministrativa e priva di natura giurisdizionale, posteriore al procedimento, svoltosi avanti al giudice ordinario e ritenuto privo di profili di durata non ragionevole, all'esito del quale vi era stata sentenza di ammissione parziale del credito del ricorrente allo stato passivo della procedura).

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 100 CORTE COST., Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)