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Sez. 1, Sentenza n. 28105 del 30/12/2009 (Rv. 610916 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Diritto ad un'equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo - Legge n. 89 del 2001 - Ambito applicativo - Esercizio di attività giurisdizionale - Necessità - Riferibilità alla liquidazione coatta amministrativa - Esclusione - Conversione di iniziale procedura fallimentare - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610916-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Il diritto all'equa riparazione per le conseguenze dell'irragionevole durata del processo, riconosciuto dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, non è configurabile in relazione alla liquidazione coatta amministrativa, che è procedimento a carattere amministrativo, in cui si innestano fasi di carattere giurisdizionale, quali la dichiarazione dello stato di insolvenza, le relative eventuali impugnazioni e le opposizioni allo stato passivo. Poiché è il deposito dello stato passivo che costituisce il presupposto per le contestazioni davanti al giudice ordinario, la connotazione giurisdizionale sopravviene soltanto con il deposito stesso e per effetto della proposizione delle opposizioni e delle impugnazioni di cui agli artt. 98 e 100 legge fall. o delle insinuazioni tardive. Pertanto, ove non sia dedotta l'esistenza di un contenzioso con riferimento all'avvenuta declaratoria dello stato di insolvenza ed ai giudizi eventualmente da essa derivanti, il procedimento mantiene inalterato il suo carattere amministrativo, a nulla rilevando, come nella specie, che la liquidazione si sia aperta in seguito a conversione dell'iniziale procedura fallimentare.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 100 CORTE COST., Legge Falliment. art. 209 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)