Sez. 3, Sentenza n. 8935 del 20/08/1991 (Rv. 473558 - 01)
Cosa giudicata civile - Effetti del giudicato (preclusioni) | Giudizio di primo grado - Condizioni fissate dalla legge per il riconoscimento del diritto dedotto in giudizio - Accertamento - Formazione del giudicato - Ammissibilità - Riesame della questione in sede di appello - Impugnazione sul punto - Necessità.
Cosa giudicata civile - Effetti del giudicato (preclusioni)
Il giudice, dovendo provvedere all'esatta applicazione della norma alla fattispecie concreta, ha il potere-dovere di rilevare la mancanza degli elementi che condizionano l'efficacia costitutiva della pretesa fatta valere in giudizio; tuttavia, qualora il giudice di primo grado abbia ritenuto la sussistenza delle condizioni fissate dalla legge per il riconoscimento del diritto dedotto in giudizio, l'esercizio del suddetto potere-dovere da parte del giudice di appello è subordinato alla condizione che la pronuncia di primo grado sia stata ritualmente impugnata sul punto, in quanto, in difetto di gravame, su tale punto si forma il giudicato, con impossibilità di riesame da parte del giudice della impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)