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Sez. 5, Sentenza n. 2064 del 12/10/1984 Cc. (dep. 06/12/1984) Rv. 166984 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - MEZZI DI IMPUGNAZIONE (TASSATIVITÀ) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - IN GENERE - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE - ISTANZA DI RIAPERTURA DELL'ISTRUZIONE PER GLI STESSI FATTI - PROVVEDIMENTO DI RIGETTO - ABNORMITÀ - ESCLUSIONE - NATURA DI DECRETO DI ARCHIVIAZIONE ED INOPPUGNABILITÀ - RATIO.*
Stato
decisa il 1984-10-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166984-01

IMPUGNAZIONI PENALI - MEZZI DI IMPUGNAZIONE (TASSATIVITÀ) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - IN GENERE - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE - ISTANZA DI RIAPERTURA DELL'ISTRUZIONE PER GLI STESSI FATTI - PROVVEDIMENTO DI RIGETTO - ABNORMITÀ - ESCLUSIONE - NATURA DI DECRETO DI ARCHIVIAZIONE ED INOPPUGNABILITÀ - RATIO.*

Il provvedimento, con il quale il giudice istruttore, su conforme parere del pubblico ministero, con riferimento a precedenti decreti di archiviazione "rigetta una istanza di riapertura dell'istruzione" per gli stessi fatti nuovamente denunciati, non è abnorme, sia che lo si consideri come atto meramente confermativo delle precedenti archiviazioni, sia come nuovo decreto di archiviazione. Esso, pertanto, è da ritenersi inoppugnabile (salvo il caso di abnormità afferente al decreto di archiviazione) in quanto manca una norma che ne preveda l'impugnabilità (art. 190 cod. proc. pen.) e poiché il provvedimento stesso non è suscettibile di giudicato o di irrevocabilità e, quindi, neanche preclusivo dell'Azione penale (che può sempre essere iniziata a seguito di una nuova valutazione dei fatti, anche in Mancanza di elementi sopravvenuti), né di quella civile (V. Art. 25 cod. proc. pen.), potendo il giudice civile ravvisare nei fatti un illecito civile. (Conf mass n 159242; (Conf mass n 159244).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)