Sez. 5 - , Sentenza n. 6185 del 10/03/2017 (Rv. 643460 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Spese per la difesa di dipendenti in un processo penale per reati aziendali – Deducibilità - Esclusione – Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE
In tema d'imposte sui redditi, va esclusa la deducibilità delle spese legali sostenute dalla società contribuente per la difesa di propri dipendenti in un procedimento penale originato dalla querela di altri dipendenti nell’ambito del rapporto di lavoro, atteso che, ai fini dell'inerenza all’attività d’impresa, presupposto della deducibilità ex art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, non è sufficiente che il costo sia conseguente in senso generico all'esercizio dell'impresa, ma è necessaria la sua correlazione con un'attività potenzialmente idonea a produrre utili.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)