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Sez. 3, Sentenza n. 9902 del 06/10/1998 (Rv. 519472 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - IN GENERE | Produzione di verbali di altri giudizi contenenti deposizioni testimoniali - Prova documentale atipica - Prova distinta da quella testimoniale - Procedimento civile anteriore alla novella legge 353/90 - Parte decaduta dalla prova testimoniale - Produzione di verbali di causa di altro giudizio - Contenenti le deposizioni dei testi da originariamente da escutere nell'ambito della prova testimoniale oggetto di decadenza - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1998-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519472-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - IN GENERE

La prova testimoniale e la produzione di verbali di altri giudizi nei quali siano contenute deposizioni testimoniali costituiscono due prove diverse: la prima è una prova orale, la seconda è una prova documentale atipica, rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne consegue che, nel procedimento civile anteriore alla novella di cui alla legge 26 novembre 1990 n. 353, la parte - sebbene decaduta dalla prova testimoniale - conserva integra la facoltà di produrre i verbali di causa di un altro giudizio, contenenti le deposizioni delle persone che intendeva far escutere come testimoni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)