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Sez. 1, Sentenza n. 3787 del 20/04/1996 (Rv. 497200 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - IN GENERE | Questione relativa all'incapacità del teste escusso in primo grado - Mancata riproposizione in appello - Proposizione in cassazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1996-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497200-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - IN GENERE

La nullità della deposizione testimoniale per incapacità del testimone escusso in primo grado (art. 246 cod. proc. civ.) non ha natura assoluta, ma è stabilita nell'interesse delle parti. Essa pertanto, oltre a dovere essere tempestivamente eccepita dalla parte interessata, ai sensi dell'art. 157 cod. proc. civ., non può formare oggetto di ricorso per cassazione se la questione non è stata riproposta in grado di appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)