Sez. 1, Sentenza n. 3787 del 20/04/1996 (Rv. 497200 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - IN GENERE | Questione relativa all'incapacità del teste escusso in primo grado - Mancata riproposizione in appello - Proposizione in cassazione - Inammissibilità.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - IN GENERE
La nullità della deposizione testimoniale per incapacità del testimone escusso in primo grado (art. 246 cod. proc. civ.) non ha natura assoluta, ma è stabilita nell'interesse delle parti. Essa pertanto, oltre a dovere essere tempestivamente eccepita dalla parte interessata, ai sensi dell'art. 157 cod. proc. civ., non può formare oggetto di ricorso per cassazione se la questione non è stata riproposta in grado di appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)