Sez. 2 - , Sentenza n. 28627 del 29/11/2017 (Rv. 646530 - 02)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Perfezionamento - Incaricato al ritiro del piego - Requisiti di cui all'art 7 legge n. 890 del 1982 - Necessità - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA
In caso di notificazione a mezzo del servizio postale, l'incaricato del ritiro presso l'ufficio postale non deve avere i requisiti stabiliti dall'art. 7 della legge n. 890 del 1982, previsti per i soggetti abilitati a ricevere il plico nel luogo indicato sulla busta, essendo sufficiente che il delegato sottoscriva l’avviso di ricevimento con l’indicazione della specifica qualità e l'agente postale certifichi con la sua firma in calce al documento la ritualità della consegna.
Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 892 art. 7, Legge 20/11/1982 num. 892 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)