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Sez. 3, Sentenza n. 14606 del 12/07/2005 (Rv. 584876 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Perfezionamento - Incaricato al ritiro del piego - Requisiti di cui all'art 7 legge n. 890 del 1982 - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584876-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA

Ai fini della notificazione a mezzo del servizio postale, l'incaricato al ritiro del piego depositato nell'ufficio postale a causa dell' assenza del destinatario, non deve avere i requisiti stabiliti dall'art. 7 della legge n. 890 del 1982 per i soggetti abilitati a ricevere il plico nel luogo indicato sul piego postale, essendo sufficiente, in considerazione della circostanza che il destinatario ha conferito l'incarico a chi provvede a ritirare il plico all'ufficio postale, che il delegato sottoscriva l'avviso di ricevimento con la indicazione della specifica qualità e l'agente postale certifichi con la sua firma in calce al documento la ritualità della consegna.

Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 892 art. 7, Legge 20/11/1982 num. 892 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)