diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 684 del 03/03/1969 (Rv. 338942 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE CON RINVIO - CASSAZIONE DI SENTENZA DI SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA DI APPELLO - GIUDICE DI RINVIO - SEZIONE SPECIALIZZATA CHE EMISE LA SENTENZA CASSATA-*
Stato
decisa il 1969-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338942-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE CON RINVIO - CASSAZIONE DI SENTENZA DI SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA DI APPELLO - GIUDICE DI RINVIO - SEZIONE SPECIALIZZATA CHE EMISE LA SENTENZA CASSATA-*

Cassata la sentenza della Sezione specializzata agraria di appello, che erroneamente aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione, deve essere designato come giudice di rinvio quello stesso che ha deciso la sentenza cassata, in osservanza della inderogabilita della Competenza delle Sezioni specializzate agrarie, non soltanto ratione materiae ma anche ratione loci, la quale si giustifica con l'esigenza di assicurare alle parti un organo giudiziario meglio adatto, per la sua composizione, a valutare la situazione agricola del luogo, in rapporto alla natura dei terreni e delle colture ed alle consuetudini della zona.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)