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Sez. L, Sentenza n. 6074 del 18/12/1978 (Rv. 395898 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - GIUDICE DI RINVIO - DESIGNAZIONE DELLA STESSA SEZIONE CHE HA EMESSO LA SENTENZA CASSATA.*
Stato
decisa il 1978-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395898-01

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - GIUDICE DI RINVIO - DESIGNAZIONE DELLA STESSA SEZIONE CHE HA EMESSO LA SENTENZA CASSATA.*

In Sede di controversie agrarie, come giudice di rinvio, deve essere sempre designato lo stesso giudice che ha emesso la sentenza cassata, in conseguenza della assoluta inderogabilita della Competenza funzionale e per materia della Sezione specializzata agraria, nonche della connessa Competenza ratione loci, la quale e giustificata con l'esigenza di assicurare alle parti un organo giudiziario meglio adatto, per la sua composizione, a valutare la situazione agricola del luogo in rapporto alla natura dei terreni e delle culture ed alle consuetudini della zona. (V 684/69, mass n 338942; (V 2306/66, mass n 324495).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)