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Sez. 2, Sentenza n. 8795 del 21/06/1985 Ud. (dep. 10/10/1985) Rv. 170630 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - CRITERI DI VALUTAZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1985-06-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170630-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - CRITERI DI VALUTAZIONE - FATTISPECIE.*

Nell'ipotesi di truffa, il "danno patrimoniale" che, ai fini dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., può essere preso in considerazione è solo quello che è conseguenza immediata e diretta del reato, con esclusione di ogni altro elemento, pregiudizio o circostanza successiva al reato medesimo da far valere, come il danno morale, nell'opportuna Sede risarcitoria. (fattispecie in tema di truffa aggravata continuata in danno di un ospedale civile da parte di una persona che, con false attestazioni, si era fatta assumere come medico di pronto soccorso).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)