Sez. 2, Sentenza n. 13228 del 01/10/1986 Ud. (dep. 24/11/1986) Rv. 174390 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - IN GENERE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO - TRUFFA IN DANNO DELL'INPS - ATTENUANTE EX ART. 62 N. 4 COD. PEN. - DETERMINAZIONE DEL DANNO - CRITERI.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - IN GENERE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO - TRUFFA IN DANNO DELL'INPS - ATTENUANTE EX ART. 62 N. 4 COD. PEN. - DETERMINAZIONE DEL DANNO - CRITERI.*
Per la ravvisabilità della sussistenza o meno della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., nell'ipotesi di truffa continuata ai danni dell'INPS per indebita percezione di indennità previdenziali (assegni familiari), devesi tener conto delle varie somme realmente corrisposte e non di quelle dovute per legge e derivate dal conteggio giornaliero, poiché il momento consumativo del reato di truffa si verifica quando l'agente consegue la materiale disponibilità del bene indebitamente acquisito e non già tutte le volte in cui il soggetto passivo mette il bene medesimo a disposizione dell'agente. (V mass n 170718; (V mass n 170630).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)