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Sez. 1, Sentenza n. 6133 del 25/02/1981 Ud. (dep. 23/06/1981) Rv. 149466 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DETENUTO O INTERNATO - DETENZIONE NON RISULTANTE DAGLI ATTI - NOTIFICAZIONE NELLE FORME ORDINARIE - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1981-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149466-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DETENUTO O INTERNATO - DETENZIONE NON RISULTANTE DAGLI ATTI - NOTIFICAZIONE NELLE FORME ORDINARIE - LEGITTIMITÀ.*

L'Obbligo di osservare, per le notificazioni all'imputato detenuto, le regole contenute nell'art. 168 del codice di rito, presuppone che lo stato di detenzione dello stesso risulti dagli Atti, mentre in difetto di tale conoscenza è da ritenersi valida la notificazione eseguita nei modi indicati all'art. 169, ossia mediante consegna di copia a persona convivente nella sua casa di abitazione. (la Cassazione ha chiarito che la notifica in tal modo effettuata deve considerarsi valida a raggiungere l'imputato perché avviene nel suo ambiente di vita con il quale la sua condizione di detenuto non ha reciso ogni legame). (Conf. Mass. N. 144637).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 168 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)