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Sez. 3, Sentenza n. 1963 del 24/03/1980 (Rv. 405595 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA) - DOLO - IN GENERE - REQUISITI - CONOSCENZA, SUCCESSIVA ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, DEI RAGGIRI POSTI IN ESSERE DAL TERZO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1980-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405595-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA) - DOLO - IN GENERE - REQUISITI - CONOSCENZA, SUCCESSIVA ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, DEI RAGGIRI POSTI IN ESSERE DAL TERZO - IRRILEVANZA.*

Il vizio del consenso, per essere causa invalidante del contratto, deve incidere nel momento di formazione del medesimo e, per quanto riguarda specificamente il dolo, occorre che il raggiro o l'inganno o la menzogna abbiano agito come causa decisiva e determinante della volonta contrattuale, nel senso che senza di essi il contraente che ne resto vittima non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a condizioni meno onerose. E, pertanto, irrilevante, al fine suddetto, la conoscenza che, successivamente alla conclusione del contratto, abbia avuto il contraente dei raggiri a suo favore posti in essere dal terzo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1439

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)