diritto.io

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della disciplina legislativa sull'apprendistato

Testo vigente

Art. 22

1. In conformita' alle norme di cui agli articoli 10 e 11 della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, ed alle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge, l'apprendista non deve essere sottoposto a lavori superiori alle sue forze fisiche o a lavori di manovalanza.

2. Non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alla lavorazione nella quale l'addestramento si effettua in aiuto all'operaio qualificato o specializzato, sotto la cui guida l'apprendista e' addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorino, sempreche' l'esplicazione di queste attivita' non diventi prevalente ed in ogni caso rilevante in rapporto ai compiti affidati all'apprendista stesso.

Art. 23

1. I periodi di tempo durante i quali l'apprendista puo' essere adibito, per necessita' tecniche inerenti all'addestramento pratico, a lavorazioni retribuite a cottimo, a incentivo, ovvero a lavorazioni in serie, sono determinati dai contratti collettivi di lavoro di categoria.

2. Il datore di lavoro ha l'obbligo di dare preventiva comunicazione all'Ispettorato del lavoro competente per territorio del periodo durante il quale intende adibire l'apprendista alle lavorazioni suddette. In mancanza di apposita norma di contratto collettivo, l'Ispettorato del lavoro puo' limitare l'impiego degli apprendisti in tali lavorazioni quando la durata del suddetto periodo risulti eccessiva rispetto alle necessita' dell'addestramento.

Art. 24

1. I datori di lavoro, compresi gli artigiani, entro il termine previsto dai contratti collettivi e, comunque, non oltre il quinquennio, attribuiscono agli apprendisti la qualifica professionale di cui all'art. 18 della legge, previa effettuazione di prove di idoneita'.

2. Le modalita' di esecuzione delle prove sono stabilite dai contratti collettivi, o, in mancanza, dall'Ispettorato del lavoro.

3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.

4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.

Art. 25

1. Gli apprendisti, ai quali non sia stata attribuita dal datore di lavoro la qualifica professionale, sono ammessi a sostenere, a loro richiesta, prove finali di idoneita'. Le prove sono indette dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, che ne stabilisce la data e la localita' di effettuazione, con le modalita' stabilite dai contratti collettivi o, in mancanza, dall'Ispettorato del lavoro.

2. La Commissione giudicatrice, composta da due esperti designati dalla Commissione provinciale per il collocamento, di cui all'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e da un esperto designato dalla competente autorita' scolastica, e' presieduta da un ispettore del lavoro o da altro esperto delegato dal competente Ispettorato del lavoro.

Titolo quarto. Previdenza e assistenza

Art. 26

1. Le forme di previdenza e assistenza sociale, applicabili agli apprendisti ed elencate nell'art. 21 della legge, sono quelle gestite con carattere di generalita' dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dalle Casse marittime per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie della gente di mare e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, ai quali gli apprendisti sono iscritti anche se appartenenti a categorie di lavoratori per i quali esistono fondi speciali di previdenza o e' prevista l'iscrizione ad altri Istituti o enti previdenziali o assistenziali.

2. Resta ferma, per quanto concerne la Regione Trentino - Alto Adige, l'iscrizione degli apprendisti alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano, istituite con legge regionale 20 agosto 1954, n. 25.

Art. 27

1. Le forme di previdenza e assistenza sociale obbligatorie estese agli apprendisti si applicano per tutta la durata dell'apprendistato.

Art. 28

1. Ai fini del rilascio del documento di iscrizione degli apprendisti non artigiani, valevole per ottenere le prestazioni dell'assicurazione contro le malattie, i datori di lavoro sono tenuti a denunciare direttamente all'Istituto gestore dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie, competente ai sensi dell'art. 26, i nominativi degli apprendisti assunti, entro il termine di dieci giorni dall'assunzione.

2. Lo stesso termine deve essere osservato per la comunicazione della cessazione del rapporto di apprendistato.

Art. 29

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano per le assicurazioni sociali agli apprendisti le norme regolamentari previste per le diverse forme di previdenza e assistenza sociale, alle quali gli stessi sono soggetti ai sensi dell'art. 21 della legge.

Titolo quinto. Insegnamento complementare

Art. 30

1. L'insegnamento complementare si effettua in appositi corsi organizzati per categorie professionali e per gradi di preparazione scolastica degli ammittendi.

2. L'insegnamento complementare e' gratuito e, salve le esenzioni stabilite nell'articolo seguente, e' obbligatorio per il periodo necessario allo svolgimento dei programmi di cui al successivo art. 33.

Art. 31

1. Possono essere esonerati dall'obbligo della frequenza dei corsi di insegnamento complementare coloro che hanno conseguito la licenza di istituto professionale o di scuola tecnica nel settore professionale corrispondente a quello prescelto per l'acquisizione della qualifica.

2. Possono, altresi', essere esonerati, ai sensi degli articoli 254 e 270 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, coloro i quali sono in possesso della licenza di uno degli istituti medi di educazione marinara, indicati dal Ministro perla pubblica istruzione, di concerto col Ministro per la marina mercantile.

3. Analogamente possono essere esonerati coloro che, essendo in possesso di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale, hanno frequentato, superando la relativa prova finale, un corso di addestramento nel settore professionale corrispondente a quello prescelto per l'acquisizione della qualifica ed istituito ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive variazioni ed integrazioni.

4. L'esonero ha luogo a seguito di richiesta scritta, fatta dagli interessati all'Ufficio di collocamento competente, all'atto del loro avviamento al lavoro.

5. L'Ufficio di collocamento ha facolta' di richiedere la esibizione delle certificazioni relative.

6. Le ore destinate all'insegnamento complementare, dal quale gli apprendisti sono stati esonerati, vengono utilizzate nell'impresa per l'addestramento pratico.

Art. 32

1. L'insegnamento complementare per gli apprendisti, che non hanno la licenza elementare superiore, e' integrato con nozioni elementari di cultura generale e di educazione civica.

Art. 33

1. I programmi relativi ai corsi di insegnamento complementare possono prevedere, in relazione alla durata dell'apprendistato stabilita per le varie categorie professionali, l'effettuazione di uno, ovvero di piu' corsi.

Art. 34

1. Fino a quando il corso di insegnamento complementare non sia stato istituito, e nell'intervallo tra un corso e quello successivo, le ore destinate all'insegnamento complementare sono utilizzate nell'impresa per l'addestramento pratico.

2. L'intervallo tra un corso e quello successivo non puo' in ogni caso superare i sei mesi.

Art. 35

1. Per ogni corso e' consentita, di massima, la partecipazione di non piu' di trenta, apprendisti.

2. Gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, territorialmente competenti, hanno facolta' di consentire l'istituzione di corsi misti nelle localita' ove non e' possibile l'istituzione di corsi omogenei per l'esiguita' del numero degli apprendisti esistenti.

Art. 36

1. Gli imprenditori, che abbiano apprendisti alle proprie dipendenze, formulano, di intesa con i rappresentanti dei lavoratori interessati, le proposte relative ai corsi di insegnamento complementare, che possono essere effettuati nell'azienda.

2. Le aziende, anche artigiane, di intesa con i rappresentanti dei lavoratori interessati, possono territorialmente consorziarsi al fine di promuovere l'istituzione di comuni corsi di insegnamento complementare per gli apprendisti delle varie categorie alle proprie dipendenze.

3. Le proposte di istituzione dei corsi di cui ai commi precedenti sono presentate, entro il 31 maggio di ciascun anno, agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione competenti per territorio.

4. Per gli apprendisti alle dipendenze di aziende che non organizzano corsi di insegnamento complementare, gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione invitano le autorita' scolastiche locali e gli enti istituzionalmente preposti alla formazione professionale dei lavoratori a presentare le proposte relative.

Art. 37

1. Gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, in relazione ai corsi di insegnamento complementare aziendali o interaziendali e a quelli effettuarsi dalle scuole di Stato e dagli enti istituzionalmente preposti alla formazione professionale dei lavoratori, predispongono il piano annuale provinciale dei corsi di insegnamento complementare e lo inoltrano, entro il 30 giugno di ogni anno, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'approvazione.

2. Per le Regioni a statuto speciale i piani provinciali sono inoltrati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale a cura degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, sentito il competente organo regionale.

Art. 38

1. Gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, territorialmente competenti, entro il mese successivo a quello nel quale e' stata disposta l'approvazione, stabiliscono, sentiti gli imprenditori interessati e gli organizzatori dei corsi, la data di inizio, nonche' il diario settimanale di ciascun corso.

2. Fermo restando il limite di orario giornaliero previsto dall'art. 10 della legge, puo' essere consentito che, in relazione a comprovate esigenze, l'insegnamento complementare si effettui in ore diverse da quelle destinate alla normale attivita'.

Art. 39

1. Gli apprendisti sono avviati ai corsi di insegnamento complementare dall'inizio dell'attivita' dei corsi stessi.

2. Qualora l'assunzione al lavoro abbia avuto luogo in data posteriore al primo mese di attivita' dei corsi, l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, territorialmente competente, puo' disporre l'avviamento ai corsi, previa valutazione, da parte del personale preposto ai corsi stessi, delle cognizioni teoriche e professionali degli interessati.

Art. 40

1. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro l'apprendista puo' non interrompere la partecipazione al corso annuale di insegnamento complementare, al quale sia stato avviato, sempreche' tale corso non si svolga a cura dell'impresa che ha operato la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 41

1. La vigilanza sull'insegnamento complementare degli apprendisti spetta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

2. Le ispezioni ordinarie, da effettuarsi presso le sedi in cui i corsi si svolgono, hanno luogo almeno ogni sei mesi.