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Sez. 2, Sentenza n. 357 del 05/07/1983 Ud. (dep. 14/01/1984) Rv. 162121 - 01

PROVA PENALE - PERIZIA - IN GENERE - RILIEVI ESEGUITI DA AUSILIARI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - NATURA DI PERIZIA - ESCLUSIONE - UTILIZZABILITÀ PROCESSUALE - FORMALITÀ - MANCATA OSSERVANZA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1983-07-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162121-01

PROVA PENALE - PERIZIA - IN GENERE - RILIEVI ESEGUITI DA AUSILIARI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - NATURA DI PERIZIA - ESCLUSIONE - UTILIZZABILITÀ PROCESSUALE - FORMALITÀ - MANCATA OSSERVANZA - IRRILEVANZA.*

I rilievi eseguiti da ausiliari della polizia giudiziaria non costituiscono attività di perizia, ma sono mere attività di osservazione e di descrizione, senza alcuna valutazione critica, i cui dati sono legittimamente acquisiti al processo ed utilizzabili da parte del giudice, anche se non sono state osservate le formalità previste per l'istruzione formale. (V mass n 155931; (V mass n 153790; (V mass n 147950).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 219 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 223 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)