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Sez. 3, Ordinanza n. 9949 del 17/04/2026 (Rv. 677793-02)

RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA | Responsabilità sanitaria - Azione di rivalsa della struttura nei confronti del sanitario - Art. 9 della l. n. 24 del 2017 - Finalità - Conseguenze - Distribuzione dell'onere assicurativo ex art. 10 - Rilevanza - Esclusione. RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - REGRESSO - In genere.
Stato
decisa il 2026-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677793-02

RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA

In tema di responsabilità sanitaria, la disciplina dell'art. 9 della l. n. 24 del 2017, che subordina l'azione di rivalsa al riscontro del dolo o della colpa grave, è finalizzata, in coerenza con la ratio complessiva dell'intervento legislativo, a bilanciare l'assunzione del rischio organizzativo da parte della clinica con una responsabilità del professionista circoscritta alle ipotesi di maggiore gravità, sicché opera tutte le volte in cui il sanitario abbia contribuito causalmente al danno nell'ambito di una prestazione resa mediante l'organizzazione della struttura, indipendentemente dal fatto che egli risponda anche contrattualmente verso il paziente, a nulla rilevando, in senso contrario, il disposto dell'art. 10 della medesima legge, il quale non delimita l'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 9, ma si limita a regolare la distribuzione dell'onere assicurativo tra struttura e sanitario.

Cod. Civ. art. 1218, Legge 08/03/2017 num. 24 art. 9, Cod. Civ. art. 1298 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)