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Sez. 2, Sentenza n. 8554 del 28/08/1998 (Rv. 518441 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - CAUSE EREDITARIE | Determinazione - Criteri - Giudice competente - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518441-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - CAUSE EREDITARIE

A norma dell'art. 22, primo comma cod. proc. civ. appartengono al giudice del luogo dell'aperta successione tutte le cause fra coeredi, ivi comprese non solo quelle aventi ad oggetto diritti caduti in successione, ma anche le altre attinenti alla qualità di erede, tali cioè che la legittimazione attiva o passiva dei contendenti discenda necessariamente, e non occasionalmente, dalla sussistenza di tale qualità. (Nella specie, in applicazione di questo principio, la S.C. ha ritenuto sussistente la competenza del suddetto giudice rispetto alla controversia tra gli eredi di un soggetto estromesso dalla eredità di un terzo e gli eredi di quest'ultimo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 456, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)