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Sez. 2, Sentenza n. 1208 del 06/02/1998 (Rv. 512292 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - IN GENERE | Cause tra coeredi - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512292-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - IN GENERE

L'art. 22, primo comma, n. 1 cod. proc. civ., il quale devolve al giudice del luogo dell'apertura della successione le "cause tra coeredi", non si riferisce soltanto alle controversie che riguardano diritti caduti in successione, ma comprende ogni causa che abbia un oggetto che attenga alla qualità di erede, dimodoché la legittimazione attiva e passiva dei contendenti discenda necessariamente da tale qualità (Nel caso di specie, la S.C. ha escluso si versasse in "causa tra coeredi" con riferimento ad un'azione di regresso conseguente all'assolvimento di un'obbligazione relativa ad un immobile di cui le parti erano comproprietarie a titolo ereditario).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)