Sez. 2, Sentenza n. 2988 del 16/05/1984 (Rv. 435030 - 01)
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - ALIENAZIONE DA PARTE DELL'ASSEGNATARIO DI TERRENO ASSEGNATO DA ENTE DI RIFORMA FONDIARIA - FATTISPECIE DI INVALIDITÀ ASSOLUTA, OVVERO DI SEMPLICE ANNULLAMENTO.*
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - ALIENAZIONE DA PARTE DELL'ASSEGNATARIO DI TERRENO ASSEGNATO DA ENTE DI RIFORMA FONDIARIA - FATTISPECIE DI INVALIDITÀ ASSOLUTA, OVVERO DI SEMPLICE ANNULLAMENTO.*
L'alienazione da parte dell'assegnatario di terreno assegnato da ente di riforma fondiaria, mentre è affetta da Invalidità assoluta, per contrasto con norme imperative (art. 1418 cod. civ.), ove effettuata prima del riscatto e del pagamento integrale del prezzo (art. 18 della legge n. 230 del 1950), è invece soggetta all'Azione di annullamento - con il termine quinquennale di prescrizione (art. 6 della legge n. 379 del 1967) - qualora, pur essendo avvenuto il riscatto anticipato, dopo sei anni dall'assegnazione del fondo (ammesso dall'art. 1 della legge n. 379 del 1967, in deroga all'originario divieto di cui all'art. 18, secondo comma, della legge n. 230 del 1950) essa, come previsto dall'art. 6 della legge n. 379 del 1967, sia effettuata prima del venir meno del vincolo di alienabilità, cioè del divieto di alienazione fino al termine del trentesimo anno dall'assegnazione o del decennio (art. 8 legge n. 267 del 1967).*
Riferimenti normativi: Legge 12/05/1950 num. 230 art. 18, Legge 29/05/1967 num. 379 art. 1, Legge 29/05/1967 num. 379 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)