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Sez. 5, Sentenza n. 17084 del 09/12/2014 Ud. (dep. 23/04/2015) Rv. 263245 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Bancarotta fraudolenta documentale post - Fallimentare - Condotta di falsificazione - Oggetto materiale - Documento finalizzato a giustificare una falsa annotazione già compiuta - Possibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-12-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263245-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

In tema di bancarotta fraudolenta documentale post fallimentare per falsificazione, oggetto della falsificazione può essere sia il documento da annotare nella scrittura contabile dell'impresa sia l'atto formato posteriormente e finalizzato a giustificare una falsa annotazione già compiuta ed a rafforzarne la portata illecita, quale ostacolo alla ricostruzione del patrimonio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva ricondotto al reato in esame la formazione di un contratto ideologicamente falso di vendita finalizzato a supportare una falsa fattura già precedentemente annotata in contabilità e relativa alla vendita di quello stesso bene).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)