Sez. 5, Sentenza n. 36595 del 16/04/2009 Ud. (dep. 22/09/2009) Rv. 245133 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Falsi rendiconti trimestrali inviati ai clienti di una società finanziaria - Integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale - Esclusione - Ragioni.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
In tema di reati fallimentari, non sussistono gli estremi della bancarotta fraudolenta documentale nel caso in cui l'amministratore di una società finanziaria invii ai clienti rendiconti trimestrali contraffatti - in quanto rappresentativi di operazioni inesistenti - al fine di non evidenziare le perdite dagli stessi subite, non utilizzati per la contabilità ufficiale e non inviati successivamente al curatore fallimentare, in quanto i documenti e le scritture che, irregolarmente tenute, integrano la bancarotta documentale sono quelli che impediscono la ricostruzione del patrimonio della società ed alterano, di conseguenza, i rigidi meccanismi di soddisfazione dei singoli creditori.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 n. 2, Legge Falliment. art. 223 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)