Sez. 1, Sentenza n. 6081 del 18/03/2006 (Rv. 587796 - 01)
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI | Minore - Illecita sottrazione internazionale - Rimedi ripristinatori - Richiesta - Provvedimento negativo di rimpatrio da parte del giudice - Condizioni - Art. 13, primo comma, lett. b), Convenzione de L'Aja 25 ottobre 1980 - Portata - Mero trauma psicologico per il distacco dal genitore "abductor" - Rilevanza - Esclusione - Rischio grave di una situazione intollerabile per il minore - Necessità.
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI
In tema di sottrazione internazionale del minore, il giudice, cui sia stato richiesto di emettere un provvedimento di rientro nello Stato di residenza del minore illecitamente sottratto, nell'accertare se sussista il fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo rientro, a pericoli psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile (ai sensi dell'art. 13, primo comma, lettera b, della Convenzione de L'Aja 25 ottobre 1980, resa esecutiva con la legge di autorizzazione alla ratifica 15 gennaio 1994, n. 64), deve attenersi ad un criterio di rigorosa interpretazione della portata della condizione ostativa al rientro, sicché egli non può dar peso al mero trauma psicologico o alla semplice sofferenza morale per il distacco dal genitore autore della sottrazione abusiva, a meno che tali inconvenienti non raggiungano il grado - richiesto dalla citata norma convenzionale - del pericolo psichico o della effettiva intollerabilità da parte del minore.
Riferimenti normativi: Legge 15/01/1994 num. 64 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)