Sez. 6, Sentenza n. 2853 del 01/07/1997 Cc. (dep. 30/07/1997) Rv. 208554 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - UDIENZA - ATTI INTRODUTTIVI - NOTIFICAZIONI | Persona danneggiata dal reato - Necessità - Esclusione - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - UDIENZA - ATTI INTRODUTTIVI - NOTIFICAZIONI
Al privato danneggiato dal reato è assegnato un potenziale ruolo processuale, con facoltà di costituzione di parte civile, soltanto quando il procedimento sia pervenuto alla fase indicata dall'art. 79 cod. proc. pen. e non nel corso delle indagini preliminari. Poiché la persona offesa dal delitto di falsa testimonianza va individuata esclusivamente nello Stato, titolare dell'interesse cui la norma è finalizzata, e non anche nel privato che si ritenga danneggiato dalla falsità, quest'ultimo non è destinatario della notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, di cui all'art. 419 cod. proc. pen., e non è perciò legittimato al ricorso per cassazione teso a denunciarne la violazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 419 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 419 CORTE COST., Cod. Pen. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)