diritto.io

Sez. 3, Ordinanza n. 21439 del 12/05/2005 Cc. (dep. 08/06/2005) Rv. 231986 - 01

UDIENZA PRELIMINARE (Cod. proc. pen. 1988) - UDIENZA - atti introduttivi - avvisi | Avviso di fissazione dell'udienza - Notifica - Al danneggiato - Necessità Esclusione - Inammissibilità del ricorso in cassazione avverso il provvedimento di esclusione dall'udienza del danneggiato.
Stato
decisa il 2005-05-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231986-01

UDIENZA PRELIMINARE (Cod. proc. pen. 1988) - UDIENZA - atti introduttivi - avvisi

Il danneggiato che non sia già costituito parte civile (art. 78 cod.proc.pen.), non ha diritto all'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e quindi non ha diritto a parteciparvi; di conseguenza è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare che non abbia consentito la partecipazione del danneggiato all'udienza preliminare al dichiarato fine di costituirsi parte civile, ferma restando la possibilità per il danneggiato di costituirsi parte civile anche dopo l'udienza preliminare e fino a che non siano compiute le formalità di apertura del dibattimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 417 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 419 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 419 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)