Sez. L, Sentenza n. 22067 del 22/10/2007 (Rv. 599500 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Requisizione d'azienda - Proseguimento del rapporto di lavoro del dipendente presso il gestore dell'azienda requisita e poi nuovamente con l'originario datore di lavoro a seguito di "ritrasferimento" - Unitarietà del rapporto di lavoro ex art. 2112 cod. civ. - Sussistenza - Conseguenze - Obbligo del gestore dell'azienda requisita di pagamento del T.F.R. maturato nel periodo della sua gestione - Esclusione - Obbligo del datore di lavoro presso cui il dipendente è "ritrasferito" di pagare un'indennità per recesso "ad nutum" - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE
Ove, nell'ambito della requisizione d'azienda o di una parte di essa, un dipendente dell'azienda requisita prosegua ininterrottamente lo svolgimento della propria prestazione con l'imprenditore che gestisce l'azienda requisita e poi, senza soluzione di continuità, nuovamente con l'originario datore (cui sia stato "ritrasferito"), è da configurare, in applicazione dell'art. 2112, primo comma, cod. civ. , un unitario ininterrotto rapporto lavorativo. Nell'ambito di siffatto unitario rapporto, deve ritenersi, da un lato, che la responsabilità solidale, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., del gestore dell'azienda requisita ha per oggetto i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento (nonché gli eventuali crediti maturati nel periodo della gestione) e l'accantonamento del T.F.R., sicché, al momento del "ritrasferimento" del lavoratore all'originario datore, un obbligo del predetto gestore al pagamento del T.F.R. (maturato nel periodo della sua gestione) non è ipotizzabile; dall'altro, che, ove a seguito di "ritrasferimento" del lavoratore all'originario datore il rapporto naturalmente prosegua, siffatto "ritrasferimento", non determinando cessazione del rapporto di lavoro, non integra un licenziamento ed il diritto ad un'indennità per recesso "ad nutum" non è ipotizzabile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)