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Sez. L, Sentenza n. 80 del 09/01/2006 (Rv. 585810 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Trasferimento disposto da provvedimento della P.A. - Disciplina ex art. 2112 cod. civ. - Interpretazione adeguatrice della Corte di Giustizia CE della direttiva comunitaria n. 77/187 - Presupposti - Soggezione dei lavoratori a statuto di diritto comune del lavoro - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585810-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE

In caso di trasferimento di attività e servizi attuato da un ente facente parte integrante della pubblica amministrazione, quale che sia il mezzo tecnico giuridico utilizzato ancorché risultante da decisioni unilaterali delle pubbliche amministrazioni e non da un concorso di volontà, pur dovendosi configurare un trasferimento d'azienda alla stregua della direttiva comunitaria n. 187/77 - secondo l'interpretazione fornitane dalla Corte di giustizia europea con la sentenza 14 settembre 2000 C-343/98 -, tuttavia va escluso il diritto dei lavoratori alla conservazione dell'anzianità di servizio maturata nella precedente gestione, posto che - in base a quanto affermato dalla stessa Corte di giustizia - la predetta direttiva intende tutelare la continuità del rapporto di lavoro solo nei confronti dei soggetti che siano già inizialmente titolari di un rapporto della stessa natura di quello che viene a costituirsi con l'impresa acquirente e soggetti, all'atto del trasferimento, allo statuto di diritto comune del lavoro e non ad uno statuto di diritto pubblico (Sulla base di tale principio, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto non configurabile un trasferimento d'azienda agli effetti dell'art. 2112 cod. civ. in fattispecie concernente il passaggio presso la società IRITEL di un dipendente dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in quanto titolare di un rapporto di pubblico impiego non tutelato, "ratione temporis", dalle regole proprie del diritto del lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Direttive del Consiglio CEE 14/02/1977 num. 187

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)