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Sez. 1, Sentenza n. 12224 del 15/11/1991 (Rv. 474644 - 01)

Tributi (in generale) - Condono fiscale - Detrazioni | Condono ex art. 10, quarto comma, d.l. n. 660 del 1973 - Controversia tributaria - Pendenza - Pagamento di una somma di danaro a titolo di imposta - Imputazione in parte ad interessi - Imposta da pagare per il condono - Detrazione della somma imputata ad interessi - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1991-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474644-01

Tributi (in generale) - Condono fiscale - Detrazioni

Il cosiddetto "condono" di cui all'art. 10, quarto comma del d.l. 5 novembre 1973 n. 660 - convertito in legge 19 dicembre 1973 n. 823 - si riferisce, anche per quanto riguarda l'inapplicabilità degli interessi, alle somme ancora dovute e non a quelle già pagate. Ne consegue che, se il contribuente, in pendenza di una controversia tributaria, abbia pagato una somma di denaro a titolo di imposta ed essa sia stata imputata dall'Amministrazione in parte ad interessi ed in parte ad imposta, poiché non è consentito operare una modificazione del titolo e dell'imputazione dei pagamenti già effettuati, dall'imposta che egli si è tenuto a pagare per beneficiare del condono non può essere detratta la parte della somma già versata ed imputata ad interessi.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 10, Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)