Sez. 1, Sentenza n. 1523 del 27/02/1996 (Rv. 496044 - 01)
Tributi (in generale) - Condono fiscale | Condono fiscale di cui al D.L. n. 429 del 1982 - Condono delle sanzioni e degli interessi di mora ex art. 29 D.L. citato - Sanzioni ed interessi già riscossi dall'Amministrazione - Applicabilità del condono - Esclusione.
Tributi (in generale) - Condono fiscale
L'art. 29 del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982 n. 516, a norma del quale le sanzioni amministrative previste dal titolo terzo del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e quelle previste per la violazione delle disposizioni del d.P.R. 6 ottobre 1978 n. 627 e della legge 10 maggio 1976 n. 249, nonché gli interessi di mora, non si applicano nei casi in cui l'imposta resti definita ai sensi dei precedenti articoli per l'ammontare indicato nella dichiarazione integrativa, non si riferisce alle sanzioni ed agli interessi già legittimamente riscossi dall'Amministrazione in epoca precedente alla entrata in vigore del predetto D.L. e, quindi, alla dichiarazione integrativa, la quale comporta l'obbligo irretrattabile per il contribuente di pagare una imposta maggiore di quella versata (o riconosciuta dovuta), ancorché inferiore a quella accertata dall'ufficio, e consente solo una definizione agevolata della controversia, di per se inidonea a rendere non dovuta dal contribuente, e perciò ripetibili, somme legittimamente riscosse dall'Amministrazione in forza di disposizioni dell'ordinamento tributario sulle quali non ha in alcun modo inciso la disciplina del condono (nella specie, si trattava degli interessi moratori per il ritardo con cui il contribuente aveva provveduto al pagamento di un terzo del tributo accertato dall'ufficio, così come previsto dall'art. 60 del d.P.R. n. 633/72 per il caso in cui sia proposto ricorso contro l'accertamento)
Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 29, Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST., Decr. Pres. Rep. 26/10/1973 num. 633, DPR 06/10/1978 num. 627 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 249 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)