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Sez. 3, Sentenza n. 5620 del 09/06/1994 (Rv. 486984 - 01)

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Patti contrari alla legge | Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Contratto di locazione soggetto a proroga - Maggiorazioni del canone consentite - Versamento di ulteriori somme - Nullità.
Stato
decisa il 1994-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486984-01

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Patti contrari alla legge

In tema di contratto di locazione di immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione, per le locazioni in corso al 30 luglio 1978 e soggette a proroga all'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978 m. 392 (incluse le locazioni cosiddette alberghiere) le uniche maggiorazioni del canone consentite sono quelle previste, a richiesta del locatore, dall'art. 68 di detta legge, con la conseguenza che il versamento di ulteriori somme incorre nella sanzione di nullità prevista dal primo comma dell'art. 79.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 68 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)