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Sez. 1, Sentenza n. 3068 del 19/09/1975 (Rv. 377166 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - GIUDIZIO D'INTERDIZIONE DI UN CONIUGE - SOSPENSIONE NECESSARIA DEL PROCEDIMENTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377166-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - GIUDIZIO D'INTERDIZIONE DI UN CONIUGE - SOSPENSIONE NECESSARIA DEL PROCEDIMENTO - ESCLUSIONE.*

Poiche sono validi gli Atti processuali compiuti da e nei confronti dell'infermo di mente non ancora interdetto o al quale non sia stato nominato un rappresentante provvisorio, non e necessario sospendere il processo di scioglimento del matrimonio fino all'esito del giudizio di interdizione di uno dei coniugi. (V 2039/64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 414, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/1970 num. 898 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)