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Sez. 1, Sentenza n. 14977 del 02/07/2007 (Rv. 597397 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - INTERVENTO P.M. | Giudizio di interdizione di uno dei coniugi - Sospensione necessaria del processo di divorzio - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597397-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - INTERVENTO P.M.

Poiché sono validi gli atti processuali compiuti dal soggetto non ancora interdetto o al quale non sia stato nominato un rappresentante provvisorio, non è necessario sospendere il processo di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio fino all'esito del giudizio di interdizione del coniuge ricorrente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 414, Cod. Civ. art. 427, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)