Sez. 1, Sentenza n. 14977 del 02/07/2007 (Rv. 597397 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - INTERVENTO P.M. | Giudizio di interdizione di uno dei coniugi - Sospensione necessaria del processo di divorzio - Esclusione.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - INTERVENTO P.M.
Poiché sono validi gli atti processuali compiuti dal soggetto non ancora interdetto o al quale non sia stato nominato un rappresentante provvisorio, non è necessario sospendere il processo di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio fino all'esito del giudizio di interdizione del coniuge ricorrente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 414, Cod. Civ. art. 427, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)