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Sez. 4, Sentenza n. 10300 del 25/09/1997 Ud. (dep. 13/11/1997) Rv. 209408 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI | Presupposto - Sentenza che ha pronunciato sugli interessi civili - Causa estintiva - Sopravvenienza - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-09-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209408-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI

L'esercizio del potere di cui all'art. 578 cod. proc. pen. -per il quale il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti civili delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli effetti civili- postula la sopravvenienza della causa estintiva alla sentenza di primo grado che ha pronunciato sugli interessi civili. (Fattispecie in cui la Suprema corte ha annullato la sentenza d'appello, in quanto il giudice di primo grado si era limitato ad applicare l'amnistia senza pronunciare sugli effetti civili).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 578

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)