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Sez. 6, Sentenza n. 33398 del 19/09/2002 Ud. (dep. 07/10/2002) Rv. 222426 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - SENTENZA - PRONUNCE SULL'AZIONE CIVILE | Dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata prima della decisione di primo grado - Conferma delle statuizioni civili ivi contenute - Operatività dell' art. 578 cod. proc. pen - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2002-09-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222426-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - SENTENZA - PRONUNCE SULL'AZIONE CIVILE

La decisione del giudice dell'impugnazione sugli effetti civili del reato estinto presuppone che la causa estintiva sia sopravvenuta alla sentenza emessa dal giudice di primo grado che ha pronunciato sugli interessi civili, mentre, qualora la causa di estinzione del reato preesista alla sentenza di primo grado ed il giudice erroneamente non l'abbia dichiarata, non sussistono i presupposti di operatività dell'art. 578 cod. proc. pen., poiché tale decisione presuppone una precedente pronuncia di condanna sulle statuizioni civili validamente emessa e gli effetti della sentenza di secondo grado devono essere riportati al momento in cui è stata emessa quella di primo grado. (In applicazione di tale principio la S.C. ha annullato la decisione del giudice di appello che aveva dichiarato - a seguito di derubricazione - l'estinzione del reato per essere maturato il termine prescrizionale prima della pronuncia di primo grado, confermando, inoltre, le statuizioni civili della sentenza di primo grado, con condanna degli imputati alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 578

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)