Sez. 6, Sentenza n. 1332 del 22/11/1996 Ud. (dep. 13/12/1996) Rv. 207514 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - DEPOSITO DELLA LISTA - IN GENERE | Ragione di tale incombente - Possibilità di individuare il tema oggetto della prova - Sufficienza.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - DEPOSITO DELLA LISTA - IN GENERE
La "ratio" della disposizione di cui all'art. 468 cod. - pen. secondo cui le parti che intendano chiedere l'esame di testimoni sono tenute a pena di inammissibilità a depositare entro un certo termine, in cancelleria, la lista con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame - è quella di garantire a ciascuna parte di conoscere tempestivamente le prove che l'altra parte vorrebbe assumere in dibattimento per potere opporre una propria linea di difesa ed eventualmente dedurre prova contraria. Pertanto non può parlarsi di inammissibilità e di conseguente inutilizzabilità, nel caso in cui la presentazione della lista testimoniale, ancorché priva dell'indicazione delle circostanze, consenta in modo equivoco l'individuazione della tematica che la parte deducente intenda proporre nell'istruttoria dibattimentale. Quanto sopra si verifica sia quando le circostanze sono indicate "per relationem" facendo riferimento ai fatti denunciati, sia quando il nominativo del teste è associabile palesemente ad una o più circostanze descritte nel capo di imputazione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 468
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)