Sez. 5, Sentenza n. 48708 del 26/09/2014 Ud. (dep. 24/11/2014) Rv. 261227 - 01
GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - CITAZIONE A GIUDIZIO | Provvedimento dichiarativo della inammissibilità dell'azione penale per mancata indicazione delle circostanze da accertare mediante esame testimoniale - Abnormità - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Ragioni.
GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - CITAZIONE A GIUDIZIO
È affetto da nullità il provvedimento con il quale il giudice di pace dichiari l'inammissibilità dell'esercizio dell'azione penale sul presupposto che il decreto di citazione a giudizio non contiene l'indicazione delle circostanze da accertare attraverso l'esame dei testi di cui si chiede l'ammissione, dal momento che tale mancanza deve ritenersi produttiva soltanto della inammissibilità del mezzo di prova dedotto ma non della nullità del decreto di citazione, dovendosi questa configurare solo nel caso in cui faccia difetto l'indicazione della "imputazione" e delle "fonti di prova".
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 20 com. 2 lett. C CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 20 com. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)