Sez. L, Sentenza n. 284 del 15/01/1996 (Rv. 495412 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO | Assunzione effettuata da un comune senza il tramite dell'ufficio di collocamento in violazione della delibera ex art. 1 D.L. n. 24 del 1981 - Illiceità - Esclusione ex art. 2, primo comma, D.L. n. 416 del 1995 - Inammissibilità - Commissione del fatto dopo la legge n. 689 del 1981 e prima della depenalizzazione ex art. 26 legge n. 56 del 1987 - Irrilevanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO
L'assunzione di lavoratore non per il tramite dell'ufficio di collocamento, effettuata da un comune in violazione della delibera 20 novembre 1981 n. 17 della Commissione regionale d'impiego per la Campania, emanata ai sensi dell'art. 1 del D.L. 14 febbraio 1981 n. 24 (convertito in legge 16 aprile 1981 n. 140, recante misure eccezionali per il lavoro e l'occupazione nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, poi abrogata dall'art. 31 della legge 28 febbraio 1987 n. 56), soggiace a sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 26 di quest'ultima legge; non essendo l'illecito amministrativo escluso dall'art. 2, comma primo, del D.L. 2 ottobre 1995 n. 416 (che con norma priva di efficacia retroattiva prevede l'assunzione diretta, nell'ambito del collocamento ordinario, anche per i datori di lavoro-enti pubblici) e non essendo di ostacolo all'applicabilità della sanzione la commissione del fatto dopo l'entrata in vigore della legge n. 689 del 1981 e prima dell'entrata in vigore della norma di depenalizzazione costituita dal citato art. 26 della legge n. 56 del 1987.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)