Sez. 1, Sentenza n. 4409 del 19/04/1995 (Rv. 491896 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - IN GENERE | Assunzione di dipendenti senza il tramite dell'ufficio di collocamento - Contravvenzione - Depenalizzazione -Violazione commessa anteriormente alla depenalizzazione - Sanzione amministrativa - Applicabilità - Predetta disciplina ex art. 40 legge n. 689 del 1981 - Contrasto con l'art. 3 Cost. - Manifesta infondatezza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - IN GENERE
In caso di assunzione di dipendenti senza il tramite dell'ufficio di collocamento effettuata nel vigore dell'art. 27 della legge 29 aprile 1949 n. 264, che considerava il fatto come reato (contravvenzione), la sopravvenienza dell'art. 26 legge 28 febbraio 1987 n. 56 - il quale, mantenendo lo stesso precetto, ha sostituito la sanzione penale con una amministrativa - non impedisce l'applicazione della sanzione amministrativa alla violazione commessa anteriormente alla depenalizzazione, atteso che l'art. 40 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (secondo cui le sanzioni amministrative si applicano alle violazioni commesse anteriormente a quella legge di depenalizzazione) è analogicamente applicabile alla suddetta ipotesi ricorrendo la medesima "ratio legis", mentre non è invocabile il principio di legalità della sanzione amministrativa (art. 1, commi 1 e 2, legge n. 689 del 1981) da parte di un agente che sapeva di commettere un'azione meritevole di sanzione, rivelatasi solo più lieve per effetto di una legge successiva. La suddetta interpretazione dell'art. 40 manifestamente non si pone in contrasto con l'art. 3 Cost., profilandosi, invece, la violazione del principio di eguaglianza qualora dovesse escludersi l'applicabilità di qualsiasi sanzione per alcuni soggetti perché al momento della trasgressione la violazione costituiva reato ed era, quindi, punita in maniera più grave.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 art. 27 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 26, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)